Statuto
dell'Associazione GRUPPO PER LA VALLE MOROBBIA (GPVM)
ln qenerale
art. 1 ll Gruppo per la Valle Morobbia (GPVM) è un'associazione apartitica e
aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e ss. Del CCS.
Scopi
art. 2 ll GPVM si propone i seguenti obiettivi:
1) Contribuire al promuovimento degli interessi socio-economici e culturali
della Valle.
2) Favorire la partecipazione della popolazione alla gestione delle questioni
che la riguardano.
3) Promuovere l'immagine della Valle verso l'esterno.
4) Proteggere i valori naturalistici della Valle.
Tali obiettivi sono conseguibili in particolare attraverso:
- serate e pubblicazioni informative;
- attività creative, ricreative e culturali.
Soci
art. 3 Possono far parte del GPVM tutti coloro che ne condividono gli obiettivi.
Si diventa membri annunciandosi al comitato e versando la tassa sociale.
Strutture
art. 4 L'associazione è costituita da due organi:
a) I'assemblea generale;
b) il comitato esecutivo.
art. 5 1) L'assemblea generale è formata dall'insieme dei membri aderenti al
GPVM e rappresenta l'organo decisionale dello stesso. Viene convocata
per iscritto almeno una volta all'anno, di regola entro la fine del mese di
giugno***. La convocazione deve indicare l'elenco delle trattande.
2) I compiti dell'assemblea sono i seguenti:
- nominare il comitato esecutivo, i cui membri possono essere rieletti;
- nominare i due revisori dei conti;
- pronunciarsi sull'operato del comitato esecutivo;
- porre problemi, esprimere desideri e necessità che diventeranno la
base per l'operato del GPVM;
- esaminare ed approvare i conti;
- modificare la tassa sociale;
- rivedere gli statuti.
art. 6 Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi
momento dal comitato esecutivo o da almeno un quarto dei membri iscritti al
GPVM, mediante richiesta trasmessa per iscritto al comitato esecutivo con
l'indicazione delle trattande. ll comitato esecutivo deve provvedere all'invio
della convocazione entro 7 giorni dalla richiesta.
art. 7 Le decisioni dell'assemblea sono prese dalla maggioranza relativa dei membri
presenti e sono assunte dal GPVM.
art. 8 1) ll comitato esecutivo viene eletto dall'assemblea generale ed è composto
da un minimo di 5* membri che si dichiarano disposti ad un lavoro costante
ed effettivo.
2) Alle riunioni del comitato esecutivo possono partecipare, con voto
consultivo, tutti i membri del GPVM.
3) ll comitato esecutivo nomina al suo interno un presidente, un segretario
ed un cassiere.
4) ll comitato esecutivo rappresenta il GPVM all'esterno e coordina I'attività
decisa dall'assemblea generale.
5) Le firme congiunte gi due membri del comitato esecutivo** vincolano il GPVM
di fronte a terzi.
art. 9 ln casi particolari le decisioni possono essere prese dal comitato esecutivo
senza riunire l'assemblea generale. Queste decisioni devono essere ratificate
da un' assemblea successiva.
ll comitato esecutivo è autorizzato a decisioni fino ad un importo di fr. 500. --.
Finanziamento
art. 10 I fondi del GPVM sono costituiti dalla tassa sociale e da eventuali donazioni
e contributi.
La tassa sociale è fissata in fr. 20. - annui.
Scioqlimento
art. 11 Lo scioglimento dell'associazione puö essere pronunciato dall'assemblea.
L'assemblea dovrà decidere sulla destinazione del patrimonio sociale.
ll presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva
il 26 gennaio 1989 ed entra in vigore con effetto immediato.
Pianezzo, 26 gennaio 1989
MODIFICHE DELLO STATUTO
* Modifica approvata dell’assemblea del 1999 (in precedenza da …5 membri).
** Modifica approvata dall’Assemblea del 1999 (in precedenza …del presidente e di
un altro membro).
*** Modifica approvata dall’Assemblea del 2014 (in precedenza …mese di marzo